Legge di stabilità e DL Investment Compact

Il 22 dicembre 2014 il parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge di stabilità 2015, contenente le misure che introducono un credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che saranno effettuati dalle imprese dal 2015 al 2019 e un regime fiscale agevolato, noto come “patent box”, per i redditi derivanti dall’utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo.

Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP di una quota (pari al 30% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017) del reddito derivante dall’utilizzo diretto e indiretto di di brevetti, opere dell’ingegno e know how, nonché di tutti i marchi “collegati” all’attività di R&S.

Come detto, l’agevolazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese beneficiarie, di attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati, o da società terze, non appartenenti al gruppo.
Il reddito effettivamente detassabile deriva dal rapporto tra le spese di ricerca e i costi complessivi di produzione.
Ora il numeratore può essere incrementato delle spese sostenute per l’acquisto e per la ricerca sui beni sostenute presso società del gruppo, ma entro il limite del 30% del numeratore stesso.

La variazione si calcola:
30% * (reddito derivante da utilizzo beni immateriali) * [(costi di R&S sostenuti per mantenimento, accrescimento, e sviluppo del bene immateriale) / Costi complessivi sostenuti (inclusi acquisti e addebiti da altre società del gruppo)]

Un approfondimento merita la dicitura “utilizzo diretto e indiretto”.
Si precisa che per utilizzo indiretto si intende la cessione onerosa dell’uso.
L’agevolazione spetta però anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di contraddittorio con l’agenzia delle entrate (ruling internazionale, Art. 8, DL 269/2003).

Invitiamo a confrontarsi in merito alle concrete possibilità di agevolazione con il Vostro fiscalista. che saprà stimare con precisione gli effettivi importi di cui potrete godere.



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