Codice della proprietà industriale: novità

Il  Codice della proprietà industriale si rinnova con due decreti, il D. Lgs. 20/2/2019, n. 15 e il D. Lgs. 19/2/2019 n. 18.

Il primo decreto, che dà attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, reca importanti novità fra le quali si segnalano:

  • abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio: possibilità di registrare tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile (registrazione di profumi e odori riproducibili e codificati in laboratorio, registrazione di marchi sonori mediante deposito di file MP3 ecc.);
  • introduzione della disciplina dei marchi di certificazione, già prevista dalla normativa comunitaria, al fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che i richiedenti (persone fisiche o giuridiche, anche istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione) non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
  • introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità: i soggetti legittimati potranno presentare istanza, scritta e motivata, per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato, direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • introduzione di nuovi motivi di opposizione, tra cui i marchi che godono di rinomanza e le denominazioni di origine o indicazioni geografiche;
  • applicazione della procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte anche in caso di mero transito doganale esterno; possibilità di sequestrare materiale raffigurante marchi contraffatti anche qualora essi non siano apposti direttamente sul prodotto, ma nel caso in cui vi sia il rischio concreto che tale materiale possa essere utilizzato per la contraffazione.

Il secondo decreto riguarda invece l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1257/2012,  relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Non tutte le riforme avranno applicazione immediata: in alcuni casi l’entrata in vigore delle riforme è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo.



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